L’Inps, nella circolare n. 65/2007, ricorda che le ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi, si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale e operativa nei Comuni individuati dalle ordinanze stesse. La disposizione, che dà attuazione alla nuova normativa in materia introdotta dalla legge n. 290/2006, esclude dai soggetti beneficiari della sospensione contributiva tutto il settore pubblico, nonché i lavoratori dipendenti i cui datori di lavoro non sono interessati dal provvedimento di sospensione. L’eventuale regolarizzazione, senza aggravio di sanzioni ed interessi, deve avvenire entro il 16 aprile.
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