Buonuscite ad aliquota piena

Pubblicato il 29 maggio 2009 L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 135 del 28 maggio, arriva alla conclusione che non vi sono dubbi sulla continuità del rapporto di lavoro nel “contesto di un trasferimento di ramo d’azienda”. Cioè, il passaggio di un dipendente da un datore di lavoro a un altro, a seguito del trasferimento di azienda, non determina la conclusione del rapporto di lavoro e ne è prova il fatto che il subentrante è chiamato, se necessario, a proseguire la rateizzazione delle trattenute delle addizionali all’Irpef. La risoluzione del contratto, invece, avrebbe comportato l’addebito delle addizionali residue in un’unica soluzione, al momento del conguaglio fiscale. Inoltre, secondo l’Agenzia, la rinuncia al vincolo di solidarietà, previsto dal Codice civile, nei riguardi del cedente, costituisce una facoltà per il lavoratore, ma non esclude che il nuovo imprenditore possa succedere nel contratto di lavoro, con il riconoscimento dell’anzianità pregressa. Di conseguenza, le somme che il lavoratore riceve in occasione della cessione d’azienda devono essere assoggettate a tassazione ordinaria e non può essere applicata la tassazione separata come sul Tfr.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy