La somma erogata al lavoratore a titolo di "indennità sostitutiva del preavviso" può avere la stessa natura dell'indennità che gli viene pagata al fine di incentivare il suo esodo "volontario" dal posto di lavoro, se ciò sia ricavabile dall'accertamento basato sull'interpretazione, la valutazione e la utilizzazione di documenti ed altre risultanze di causa debitamente indicate. Lo afferma la Cassazione nelle sentenze nn. 2118/2005 e 23479/2004.
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