Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, rendendolo noto con il comunicato del 28 novembre 2018, n. 29, il decreto legislativo che recepisce le disposizioni europee in materia di buoni corrispettivo - previste dalla direttiva (UE) 2016/1065 del 27 giugno 2016, che ha modificato la precedente direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 in materia di IVA - al fine di garantire un trattamento uniforme con riguardo all’emissione, al trasferimento, al riscatto degli stessi.
Nel dettaglio, in attesa del testo completo del decreto legislativo in commento, la normativa modifica in più punti la disciplina IVA dettata dal D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 (G.U. n. 292 dell'11 novembre 1972), inserendo gli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater e il nuovo comma 5-bis all’articolo 13.
Si segnala che tali nuove disposizioni si applicano ai buoni corrispettivo emessi dopo il 31 dicembre 2018, pertanto dal 1° gennaio 2019.
l buoni corrispettivo (definiti anche voucher) sono utilizzabili per pagare (totalmente o parzialmente) l'acquisto di un bene o la prestazione di un servizio e possono essere cartacei o elettronici.
In buona sostanza, come si evince dalla definizione contenuta nel D.P.R. n. 633/72, si tratta di uno strumento caratterizzato dai seguenti contenuti:
l’obbligo di essere accettato come corrispettivo, o parziale corrispettivo, a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
l’indicazione, eventualmente inserita nella relativa documentazione, dei beni o dei servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, nonché le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.
Le caratteristiche dei buoni corrispettivo |
Possono essere emessi sia in forma cartacea che elettronica. |
Si definiscono monouso, se al momento dell’emissione è nota la disciplina IVA applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui danno diritto. Nel caso del buono monouso, dunque, si è a conoscenza di tutte le informazioni necessarie per la disciplina IVA, vale a dire:
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Si definiscono multiuso, se al momento dell’emissione o del riscatto non sono disponibili informazioni necessarie per la tassazione applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui danno diritto. |
La diffusione dei buoni corrispettivo si è ampiamente sviluppata negli ultimi anni, soprattutto nel caso di buoni acquisto sotto forma di carte regalo (gift card), pacchetti vacanza, buoni carburante, nonché buoni pasto, i quali, ad esempio, sempre più spesso sono utilizzati per l’acquisto di generi alimentari, in sostituzione del pasto presso la mensa aziendale.
In aggiunta a quanto sopra, i buoni sono anche spesso utilizzati dalle imprese per assegnare al proprio personale dipendente dei benefit rientranti nel welfare aziendale.
Visto il crescente utilizzo ben si comprende, allora, la necessità delle novità introdotte a livello europeo, in modo da armonizzare le regole IVA circa emissione, circolazione e utilizzo dei buoni.
NB! Al fine di comprendere la portata applicativa delle modifiche che riguarderanno il regime IVA dei buoni corrispettivo, potrebbe essere utile fare qualche esempio del loro impiego. Un tipico esempio riguarda le cessioni di buoni benzina, oggetto, peraltro, della circolare della Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, n. 8. Come anticipato proprio da quella circolare, le stesse, sino ad oggi considerate sempre fuori campo Iva in quanto titoli di legittimazione, dovranno essere assoggettate all’imposta qualora sussistano i requisiti sopra descritti relativi ai buoni corrispettivo monouso. Ulteriormente, le cessioni di buoni pasto - che secondo le disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa contenute nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017, n. 122 (G.U. n. 186 del 10 agosto 2017) possono essere utilizzate non solo per ottenere somministrazioni di cibi e bevande, ma anche prodotti alimentari vari - dovranno essere assoggettate all'aliquota ordinaria sui corrispettivi dei servizi di distribuzione (fino ad oggi erano soggette all'aliquota Iva del 4%). |
Come anticipato, la disciplina normativa europea sul trattamento IVA dei voucher si è resa necessaria in quanto gli interventi interpretativi della Corte di Giustizia UE su determinati aspetti fiscali dei buoni non sono stati sufficienti ad evitare la proliferazione, negli Stati membri dell’Unione, di disposizioni non coordinate tra di loro.
Alla luce di ciò, è stata perciò approvata la direttiva UE 2016/1065 che, modificando appunto la direttiva n. 2006/112/CE in merito al trattamento IVA dei voucher, ha recepito i principi elaborati dalla Corte di Giustizia su tali aspetti.
Successivamente, sulla base delle regole approvate a livello comunitario, la legge di delegazione europea del 25 ottobre 2017, n. 163 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017) ha previsto il recepimento di tale direttiva europea nell’ordinamento italiano.
Ancora, nell’agosto 2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo che recepisce la citata direttiva, apportando alcune modifiche al D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA).
Da ultimo, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo che recepisce le disposizioni europee in materia di buoni corrispettivo, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019, rendendolo noto, si è già detto, con il comunicato del 28 novembre 2018, n. 29.
Secondo la regola generale, ad ogni trasferimento del buono corrispettivo monouso, inclusa l’emissione, precedente alla effettuazione dell’operazione, si applica la medesima disciplina IVA prevista per la cessione di beni o la prestazione di servizi, come chiarito dal D.P.R. n. 633/72.
Di conseguenza, essendo già stata assoggettata a imposizione l’emissione del buono monouso e ogni suo eventuale trasferimento, una ipotetica successiva cessione di beni o prestazione di servizi non è rilevante per l’IVA.
NB! In caso di trasferimento di buoni corrispettivo multiuso, l’imposta diverrà esigibile solo quando i beni saranno ceduti o i servizi prestati, non essendo note al momento della sua emissione le informazioni minime necessarie per determinare con certezza il trattamento IVA della corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi. Ancora sul punto, in caso di trasferimento tra soggetti diversi da quelli tra i quali interviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini IVA. |
Guardando alle modalità per individuare la base imponibile applicabile, questi sono i criteri per effettuare il calcolo:
per i buoni monouso rileva il corrispettivo dovuto per il buono stesso;
per i buoni multiuso il provvedimento indica espressamente i criteri di determinazione della base imponibile delle relative operazioni, essendo queste ultime individuate solo al momento del riscatto.
Specificatamente, la base imponibile dell’operazione soggetta ad imposta è costituita dal corrispettivo dovuto o, in assenza di informazioni sul corrispettivo, dal valore monetario del buono corrispettivo multiuso al netto dell’IVA dovuta sui beni ceduti o sui servizi prestati.
Tra l’altro, in caso di utilizzo parziale, la base imponibile è pari alla parte corrispondente del corrispettivo o del valore monetario del buono.
Per i servizi di distribuzione e simili, in caso di trasferimento tra soggetti diversi da quelli tra i quali interviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, e qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore monetario del buono e l’importo dovuto per il trasferimento del buono stesso.
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