Le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa decadono se l'immobile è rivenduto nel quinquennio senza che sia acquistato nell'anno successivo un altro appartamento da adibire ad abitazione principale.
Sulla questione la Ctr Lazio, con sentenza n. 438/14/10 depositata il 1° luglio 2010, ha precisato che i cinque anni decorrono dalla stipula del rogito notarile, data da cui iniziano tutti gli obblighi fiscali. Dunque, nel caso del non rispetto del periodo quinquennale le agevolazioni fiscali devono essere restituite. Nello specifico, i giudici non hanno accolto il ricorso di un socio di una cooperativa edilizia che sosteneva che sia il quinquennio, come il pagamento delle imposte, decorrevano dalla data di assegnazione dell'alloggio e dal suo godimento, e non dal rogito notarile.
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