Circa le modalità operative da porre in essere per effettuare il trasferimento "del credito residuo dalla posizione del conferente a quella della conferitaria", l’Agenzia delle Entrate rappresenta che la società conferitaria, per utilizzare in compensazione il credito d'imposta maturato dalla società conferente, non ha la necessità di rettificare il modello CIM (presentato dalla conferente), ma è tenuta a compilare il modello F24.
Il credito di cui si parla è il c.d. “bonus Mezzogiorno” (riferimento normativo l’articolo 1, commi 98-108 della Legge di Stabilità 2016).
Si sostanzia nel riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese che, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020, acquistano beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, per la realizzazione di progetti innovativi.
Ai fini dell’ottenimento del contributo, le società interessate devono inviare una comunicazione, utilizzando l’apposito modello Cim.
L’interpello n. 143/2020 ospita il caso di un conferimento d’azienda nel quale è confluito il bonus “Mezzogiorno” riconosciuto alla prima. L’istanza è quali siano le "modalità operative" da adottare per effettuare il trasferimento "del credito residuo dalla posizione del conferente a quella della conferitaria".
Posto che per non incorrere nel ricalcolo del bonus l’azienda istante dovrà, entro i termini fissati dall’articolo 1, comma 105, della richiamata Legge di Stabilità per il 2016, far entrare in funzione e non dismettere i beni nell’ambito della nuova struttura aziendale, l’Amministrazione finanziaria conclude l’analisi normativa d’ausilio alla risposta affermando, per l’appunto, che l’impresa neocostituita, per utilizzare il credito d’imposta “ereditato” dalla conferente, non ha bisogno di rettificare l’istanza Cim presentata a suo tempo da quest’ultima, ma deve compilare il modello F24, indicando:
- nel campo codice fiscale, il proprio codice fiscale (codice fiscale della conferitaria);
- nel campo codice fiscale contribuente coobbligato, erede..., il codice fiscale della società conferente;
- nel campo codice identificativo, il codice "62".
E' pacifico che ciascuna società possa verificare, nel proprio cassetto fiscale, i crediti d'imposta dei quali è intestataria con i rispettivi importi.
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