Bonus del 36%: il diritto a detrarre le rate residue post cessione dell’immobile resta al convivente

Pubblicato il 22 ottobre 2010

Con il parere della Fondazione Studi n. 26 del 20 ottobre 2010, si interviene sull’art. 1, comma 7, della Legge n. 449 del 1997, nella parte in cui prevede che in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di ristrutturazione con diritto alla detrazione del 36%, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

 

Tuttavia, il caso in oggetto vedeva le spese effettuate solo a carico del marito convivente della proprietaria venditrice. In tal caso, fa presente la Fondazione studi, nessun cenno nei documenti di prassi emanati dall’agenzia delle entrate viene in soccorso alla questione. Ma una possibile soluzione si può estrapolare dalla guida dell’Agenzia “l’Agenzia Informa n. 3 del 2008 ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” in cui viene espressamente specificato che “nei casi sopra indicati (compravendita donazione, successione), se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da persone diverse dal possessore (inquilino, comodatario), il diritto a detrarre le rate residue non si trasferisce e continua a spettare al detentore o al familiare convivente che ha sostenuto i costi”. Infatti, solo il proprietario/venditore, beneficia dell’eventuale plusvalore dell’immobile che permette di recuperare, con un più elevato prezzo di vendita, le spese di ristrutturazione.

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