Bonus assunzioni. Operativa la Legge Fornero
Pubblicato il 19 settembre 2013
Sono interministeriali – Economia e Finanza e Lavoro e Politiche sociali – i due decreti (2 settembre 2013) che sbloccano un incentivo che deriva dalla c.d. “Riforma Fornero” (L. n. 92 del 2012). Vi sono previsti i settori, le attività e le professioni ad alta disparità occupazionale e/o di genere per i quali opera il beneficio contributivo che spetta per l’assunzione di donne disoccupate da almeno sei mesi.
Gli incentivi - disciplinati dall’articolo 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012 - sono finalmente completi, grazie alla pubblicazione dei decreti del 2 settembre 2013, ancora non apparsi in “
Gazzetta Ufficiale” - che identificano i settori e le professioni appunto caratterizzati da una significativa differenza di genere per l’anno 2013 e 2014.
Riforma del lavoro Fornero
Art. 4 - Ulteriori disposizioni sul mercato del lavoro
Legge 28.06.2012 n. 92 (G.U. 3 luglio 2012)
8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.
9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto e' trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.
10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
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I due decreti individuano, per
il 2013 e
il 2014, i settori o le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'lSTAT in relazione alla media annua del 2012.
I settori e le professioni indicati dai due decreti sono validi ai fini della concessione degli incentivi.
AMBITO.
Tra le altre, sono fatte oggetto dell’agevolazione le assunzioni:
- nel settore agricolo,
- nel settore artigiano,
- nel settore metalmeccanico,
- nel settore delle costruzioni,
- nel settore dei servizi di informazione e di comunicazione.
Godono del beneficio contributivo consistente nello sgravio del
50% dei contributi dovuti all’Inps e dei premi dovuti all’Inail, i datori di lavoro privati, per una durata che varia a seconda del tipo di assunzione:
- 12 mesi nel caso abbiano stipulato un contratto a termine, anche in somministrazione;
- 18 mesi nel caso abbiano trasformato quel rapporto in contratto a tempo indeterminato;
- 18 mesi nel caso abbiano stipulato un contratto a tempo indeterminato.
REQUISITI.
Perché il vantaggio contributivo abbia seguito, i lavoratori - uomini o donne - devono possedere alcuni requisiti. Devono, cioè:
1. avere compiuto 50 anni di età;
2. essere disoccupati da almeno 12 mesi;
3. se donne, di ogni età, residenti in aree svantaggiate, che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (*);
4. se donne, di ogni età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale e di genere, che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
5. se donne, di ogni età e ovunque residenti, che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
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Nota (*):
negli ultimi 6 mesi non deve essere stata prestata attività di lavoro che sia riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato; può essere stata prestata attività di lavoro autonomo o parasubordinato il cui reddito sia stato inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (ovvero: per il lavoro autonomo 4.800 euro; per il lavoro parasubordinato 8.000 euro).
QUADRO DELLE NORME
LEGGE N. 92 DEL 28 GIUGNO 2012
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 SETTEMBRE 2013 (PER L’ANNO 2013)
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 SETTEMBRE 2013 (PER L’ANNO 2014)