Con l’interpello n. 3 del 29 maggio 2018, Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto al quesito posto dall’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro in merito alla disciplina dei principi generali di fruizione degli incentivi per l’occupazione in presenza di somministrazione di lavoro.
In dettaglio, l’Associazione in questione ha chiesto se la condizione dell’incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, ferma restando la presenza degli altri requisiti stabiliti dalle singole disposizioni per la fruibilità degli incentivi di legge, debba essere riferita all’impresa utilizzatrice ovvero all’agenzia per il lavoro in caso di assunzione di lavoratori in somministrazione.
Il Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro ha affermato che appare conforme ai principi generali relativi alla fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 (G.U. n. 221 del 23 settembre 2015) e all’orientamento già espresso dallo stesso Ministero con la risposta ad interpello n. 23/2016, ritenere che “in caso di assunzione di un lavoratore in somministrazione, la condizione dell’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti sia riferita all’impresa utilizzatrice, al fine di ottenere i benefici economici legati all’assunzione e sempre che ricorrano i requisiti stabiliti dalle specifiche normative per la fruibilità degli incentivi”.
Difatti, in precedenza, con risposta ad interpello del 30 dicembre 2016, n. 23, lo stesso Ministero si era già espresso in merito all’interpretazione della sopra citata norma con riferimento all’ipotesi dell’assunzione di un lavoratore disabile in somministrazione al fine di usufruire degli incentivi economici previsti dall’articolo 13 della legge del 12 marzo 1999, n. 68 (G.U. n. 68 del 23 marzo 1999).
Tale interpello ha chiarito che, in caso di somministrazione, il calcolo dell’incremento occupazionale netto della forza lavoro “deve essere effettuato rispetto ai lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice secondo il criterio convenzionale di derivazione comunitaria dell’Unità di lavoro Annuo – ULA”.
Di conseguenza, alla luce di quanto rappresentato, in caso di assunzione di un lavoratore in somministrazione, la condizione dell’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti si intende riferita all’impresa utilizzatrice, al fine di ottenere i benefici economici legati all’assunzione, sempre che ricorrano i requisiti stabiliti dalle specifiche normative per la fruibilità degli incentivi.
NB! Al fine di comprendere il contenuto dell’interpello qui esaminato, si fa presente che la somministrazione di lavoro coinvolge tre soggetti:
Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti:
In ogni caso, il rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore e l’agenzia, che per legge dovrà retribuire il lavoratore “in missione” in maniera adeguata alla tipologia di contratto dell'azienda utilizzatrice. |
L’analisi dell’interpello del 29 maggio 2018, n. 3, è l’occasione per riepilogare di quali incentivi - previsti per l’anno in corso - possono usufruire le imprese in caso di nuove assunzioni.
In primo luogo, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre prossimo, uno sgravio contributivo del 50% per l’assunzione di giovani under 35 (a partire dal 1° gennaio 2019, l’agevolazione sarà rivolta soltanto alle assunzioni di under 30).
In dettaglio, queste le caratteristiche dell’agevolazione:
sgravio contributivo del 50% sui contributi previdenziali, ad esclusione di contributi e premi Inail;
importo massimo dello sgravio di 3.250 euro all’anno;
durata complessiva di tre anni, pari a 36 mesi.
Il bonus spetterà per le assunzioni effettuate da datori di lavoro del settore privato che, nei sei mesi precedenti, non abbiano effettuato licenziamenti individuali o collettivi nell’unità produttiva di riferimento e il lavoratore da assumere non deve avere avuto in precedenza un contratto a tempo indeterminato.
Ulteriormente, lo sgravio scatta in caso di:
assunzione stabile con contratto a tempo indeterminato;
trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine;
prosecuzione di contratto di apprendistato professionalizzante a tempo indeterminato stabilita nel 2018 (a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione).
La legge di Bilancio 2018 ha confermato la proroga del bonus Sud, rivolto alle assunzioni effettuate dalle imprese situate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, di giovani disoccupati di età compresa tra i 16 e i 24 anni e dei lavoratori over 24 senza lavoro da almeno 6 mesi.
In particolare, lo sgravio contributivo previsto presenta tali caratteristiche:
ammonta al 100%, pari ad un importo non superiore a 8.060 euro;
può essere fruito per un massimo di 12 mesi.
Lo sgravio è riconosciuto per le seguenti tipologie di assunzioni:
contratto a tempo indeterminato;
apprendistato professionalizzante o di mestiere;
trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato.
La Legge di Bilancio riconosce, poi, lo sgravio contributivo pieno per l’assunzione di giovani apprendisti che hanno effettuato almeno il 30% delle ore di alternanza scuola-lavoro previste in azienda e in relazione ai contratti stipulati entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio o della qualifica di under 35.
Il bonus spetta:
per i primi 3 anni di lavoro;
per un importo non superiore a 3.000 euro all’anno;
anche per contratti di apprendistato di primo o terzo livello.
Dal 1° gennaio 2018 sono, inoltre, operative nuove agevolazioni per le cooperative sociali, che danno una opportunità lavorativa a soggetti che versano in particolari condizioni di difficoltà, vale a dire le donne vittime di violenza di genere e i rifugiati politici.
Segnatamente, per le assunzioni agevolate delle donne verrà riconosciuto un bonus contributivo per un massimo di 36 mesi per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2018 e con decorrenza successiva al 31 dicembre 2017.
Per l’assunzione di rifugiati titolari di protezione internazionale, il bonus spetta anche in questo caso per massimo 36 mesi e per i contratti a tempo indeterminato stipulati dalla fine del 2017, fino alla fine del 2018.
Lo sgravio contributivo per le assunzioni di donne vittime di violenza sarà riconosciuto entro il limite di spesa di un milione di euro annui, per gli anni 2018, 2019, 2020 (500.000 euro per le assunzioni dei rifugiati titolari di protezione internazionale).
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI NUOVI INCENTIVI PREVISTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018
Bonus giovani |
Sgravio contributivo del 50% per un massimo di 3 anni. |
Bonus Sud |
Sgravio contributivo del 100% per un massimo di 12 mesi. |
Bonus apprendisti |
Bonus contributivo fino a 3.000 euro annui per un massimo di tre anni. |
Bonus donne vittime di violenza |
Bonus contributivo per massimo 36 mesi (previsto un limite di spesa di 1 milione di euro per anno). |
Bonus rifugiati |
Bonus contributivo per massimo 36 mesi (previsto un limite di spesa di 500.000 euro per anno). |
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