Bonus assunzioni 2018 (Bonus giovani, Bonus Sud, Bonus apprendisti, Bonus donne e rifugiati) nella somministrazione di lavoro

Pubblicato il 07 giugno 2018

Con l’interpello n. 3 del 29 maggio 2018, Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto al quesito posto dall’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro in merito alla disciplina dei principi generali di fruizione degli incentivi per l’occupazione in presenza di somministrazione di lavoro.

In dettaglio, l’Associazione in questione ha chiesto se la condizione dell’incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, ferma restando la presenza degli altri requisiti stabiliti dalle singole disposizioni per la fruibilità degli incentivi di legge, debba essere riferita all’impresa utilizzatrice ovvero all’agenzia per il lavoro in caso di assunzione di lavoratori in somministrazione.

Gli incentivi per le assunzioni in caso di somministrazione di lavoro

Il Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro ha affermato che appare conforme ai principi generali relativi alla fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 (G.U. n. 221 del 23 settembre 2015) e all’orientamento già espresso dallo stesso Ministero con la risposta ad interpello n. 23/2016, ritenere che “in caso di assunzione di un lavoratore in somministrazione, la condizione dell’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti sia riferita all’impresa utilizzatrice, al fine di ottenere i benefici economici legati all’assunzione e sempre che ricorrano i requisiti stabiliti dalle specifiche normative per la fruibilità degli incentivi”.

Difatti, in precedenza, con risposta ad interpello del 30 dicembre 2016, n. 23, lo stesso Ministero si era già espresso in merito all’interpretazione della sopra citata norma con riferimento all’ipotesi dell’assunzione di un lavoratore disabile in somministrazione al fine di usufruire degli incentivi economici previsti dall’articolo 13 della legge del 12 marzo 1999, n. 68 (G.U. n. 68 del 23 marzo 1999).

Tale interpello ha chiarito che, in caso di somministrazione, il calcolo dell’incremento occupazionale netto della forza lavoro “deve essere effettuato rispetto ai lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice secondo il criterio convenzionale di derivazione comunitaria dell’Unità di lavoro Annuo – ULA”.

Di conseguenza, alla luce di quanto rappresentato, in caso di assunzione di un lavoratore in somministrazione, la condizione dell’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti si intende riferita all’impresa utilizzatrice, al fine di ottenere i benefici economici legati all’assunzione, sempre che ricorrano i requisiti stabiliti dalle specifiche normative per la fruibilità degli incentivi.

 

NB! Al fine di comprendere il contenuto dell’interpello qui esaminato, si fa presente che la somministrazione di lavoro coinvolge tre soggetti:

  • Il lavoratore;

  • L’azienda utilizzatrice;

  • L’agenzia per il lavoro.

Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti:

  • il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore;

  • il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore.

In ogni caso, il rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore e l’agenzia, che per legge dovrà retribuire il lavoratore “in missione” in maniera adeguata alla tipologia di contratto dell'azienda utilizzatrice.

 

Gli incentivi per le assunzioni effettuate nel 2018

L’analisi dell’interpello del 29 maggio 2018, n. 3, è l’occasione per riepilogare di quali incentivi - previsti per l’anno in corso - possono usufruire le imprese in caso di nuove assunzioni.

Bonus giovani 2018

In primo luogo, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre prossimo, uno sgravio contributivo del 50% per l’assunzione di giovani under 35 (a partire dal 1° gennaio 2019, l’agevolazione sarà rivolta soltanto alle assunzioni di under 30).

In dettaglio, queste le caratteristiche dell’agevolazione:

Il bonus spetterà per le assunzioni effettuate da datori di lavoro del settore privato che, nei sei mesi precedenti, non abbiano effettuato licenziamenti individuali o collettivi nell’unità produttiva di riferimento e il lavoratore da assumere non deve avere avuto in precedenza un contratto a tempo indeterminato.

Ulteriormente, lo sgravio scatta in caso di:

Bonus assunzioni Sud 2018

La legge di Bilancio 2018 ha confermato la proroga del bonus Sud, rivolto alle assunzioni effettuate dalle imprese situate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, di giovani disoccupati di età compresa tra i 16 e i 24 anni e dei lavoratori over 24 senza lavoro da almeno 6 mesi.

In particolare, lo sgravio contributivo previsto presenta tali caratteristiche:

Lo sgravio è riconosciuto per le seguenti tipologie di assunzioni:

Bonus assunzione apprendisti 2018

La Legge di Bilancio riconosce, poi, lo sgravio contributivo pieno per l’assunzione di giovani apprendisti che hanno effettuato almeno il 30% delle ore di alternanza scuola-lavoro previste in azienda e in relazione ai contratti stipulati entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio o della qualifica di under 35.

Il bonus spetta:

Bonus per l’assunzione di donne e rifugiati in cooperative sociali 2018

Dal 1° gennaio 2018 sono, inoltre, operative nuove agevolazioni per le cooperative sociali, che danno una opportunità lavorativa a soggetti che versano in particolari condizioni di difficoltà, vale a dire le donne vittime di violenza di genere e i rifugiati politici.

Segnatamente, per le assunzioni agevolate delle donne verrà riconosciuto un bonus contributivo per un massimo di 36 mesi per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2018 e con decorrenza successiva al 31 dicembre 2017.

Per l’assunzione di rifugiati titolari di protezione internazionale, il bonus spetta anche in questo caso per massimo 36 mesi e per i contratti a tempo indeterminato stipulati dalla fine del 2017, fino alla fine del 2018.

Lo sgravio contributivo per le assunzioni di donne vittime di violenza sarà riconosciuto entro il limite di spesa di un milione di euro annui, per gli anni 2018, 2019, 2020 (500.000 euro per le assunzioni dei rifugiati titolari di protezione internazionale).

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI NUOVI INCENTIVI PREVISTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

Bonus giovani

Sgravio contributivo del 50% per un massimo di 3 anni.

Bonus Sud

Sgravio contributivo del 100% per un massimo di 12 mesi.

Bonus apprendisti

Bonus contributivo fino a 3.000 euro annui per un massimo di tre anni.

Bonus donne vittime di violenza

Bonus contributivo per massimo 36 mesi (previsto un limite di spesa di 1 milione di euro per anno).

Bonus rifugiati

Bonus contributivo per massimo 36 mesi (previsto un limite di spesa di 500.000 euro per anno).

 

 

QUADRO NORMATIVO

Legge n. 68 del 12 marzo1999

Decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Interpello n. 23 del 30 dicembre 2016

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Interpello n. 3 del 29 maggio 2018

 

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