Il provvedimento 153321 del 27 novembre 2015 dell'agenzia delle Entrate, firmato dal direttore Orlandi, fissa modalità e termini per la fruizione del credito d’imposta a favore:
delle imprese che assumono detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno, ovvero detenuti in semilibertà provenienti dal carcere;
delle imprese che svolgono effettivamente attività di formazione nei confronti degli stessi soggetti.
È stabilito che dal 1° gennaio 2016 la fruizione è attraverso la compensazione: presentando il modello F24 esclusivamente con i servizi telematici - pena il rifiuto dell’operazione di versamento - Entratel e Fisconline dell’Agenzia, nei limiti dell’importo complessivamente concesso dal ministero della Giustizia.
Dal 1° gennaio 2016 è soppresso il codice tributo 6741. il nuovo codice sarà oggetto di una prossima risoluzione.
I crediti d’imposta maturati fino al 31 dicembre 2015, non ancora interamente utilizzati in compensazione, possono essere fruiti dalle imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo le nuove disposizioni, nei limiti dell’importo residuo risultante dalla differenza tra i crediti comunicati all’Agenzia dall’Amministrazione penitenziaria e l’ammontare dei crediti – fruiti in compensazione utilizzando il “vecchio” codice tributo 6741 – rilevati dalle Entrate attraverso i modelli F24 presentati successivamente alle comunicazioni del citato dipartimento del ministero della Giustizia.
Si ricorda che ha dato attuazione alle disposizioni della legge 193/2000, che istituisce il bonus, il decreto148/2014 del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
Il bonus consta di un credito d'imposta (fino a un massimo di 520 euro al mese) come riconoscimento fiscale per chi assume – per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni – o “forma” le categorie citate per facilitarne il reinserimento nella società civile.
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