Bollo virtuale, niente sconti per l'anticipo

Pubblicato il 22 novembre 2005

La circolare dell'agenzia delle Entrate n. 49 di ieri, 21 novembre 2005, stabilisce le regole per gli acconti sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale ex articolo 15-bis del Dpr 642/1972, nonché sull'imposta sulle assicurazioni (comma 1-bis, dell'articolo 9, della legge 1216/61). Gli acconti sono da versare non oltre il 30 novembre d'ogni anno, con le modalità indicate nella risoluzione 146/2004 (del 9 dicembre). Con riferimento all'imposta di bollo, l'acconto da versare va calcolato sull'importo complessivo dell'imposta liquidata in via provvisoria dall'Ufficio, mentre con riguardo all'imposta sulle assicurazioni, l'acconto da corrispondere è pari al 12,5% dell'imposta liquidata per il 2004, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

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