Secondo costituzionale – sentenza n. 234 depositata ieri - è illegittimo l’articolo 16, comma 4, della legge regionale della Puglia n. 4 del 7 marzo 2003, nella parte in cui afferma la non ripetibilità delle somme versate entro la data dell’entrata in vigore del provvedimento, in base alle cartelle esattoriali relative ai contributi a beneficio dei consorzi di bonifica in merito alle annualità 2000, 2001, 2002.
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