Blocco cantieri a revoca rapida

Pubblicato il 12 aprile 2007

Per la revoca del provvedimento di sospensione lavori nei cantieri edili è sufficiente la sola regolarizzazione dei lavoratori in nero e non anche il pagamento delle sanzioni amministrative. A precisarlo è il ministero del Lavoro, con la circolare dell’11 aprile 2007, protocollo n. 4472, con cui si rettifica un criterio più rigido contenuto nella precedente circolare n. 29/2006. Con il seguente documento il Ministero affronta, infatti, uno dei vincoli che si è venuto a creare dopo l’entrata in vigore dell’articolo 36-bis del Dl Bersani, volto a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare. Proprio nel settore edile si sono concentrate le maggiori misure di controllo messe in atto dal legislatore, come per esempio l’obbligo del tesserino di riconoscimento e quello della comunicazione preventiva d’assunzione. Inoltre, è prevista, da parte degli ispettori del lavoro, la sospensione del cantiere qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- impiego oltre la misura del 20% di lavoratori non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria;

- reiterate violazioni della normativa in materia di orario di lavoro.     

Oltre alla sospensione, il datore di lavoro del cantiere va incontro anche alla cosiddetta maxi-sanzione per lavoro nero, che viene calcolata per ogni lavoratore irregolarmente occupato e ha un importo base di 3mila euro, a cui vanno aggiunti 150 euro per ogni giornata d’impiego irregolare. A questo importo si possono aggiungere, a titolo di sanzioni civili per omissione previdenziale o assicurativa, altri 3mila euro per mancato versamento entro i termini dei contributi previdenziali e premi Inail. Dati gli importi considerevoli che si potrebbero raggiungere, è facile immaginare la difficoltà in cui verrebbero a trovarsi i datori di lavoro nel caso in cui la revoca del provvedimento di sospensione fosse condizionata non solo dalla regolarizzazione dei lavoratori, ma anche dal pagamento delle sanzioni amministrative e civili compreso il versamento di contributi e premi.

Per tali ragioni, il ministero del Lavoro invita gli ispettori a tenere conto della situazione economica del trasgressore, ribadendo il punto focale secondo cui il datore di lavoro deve provvedere al corretto adempimento degli obblighi di natura lavoristica e di tutela prevenzionistica sanitaria, mentre il requisito dell’immediato pagamento delle sanzioni amministrative non dovrebbe essere considerato un ostacolo alla revoca del provvedimento di sospensione del cantiere, soprattutto nel caso in cui l’importo delle sanzioni è eccessivamente gravoso rispetto alla situazione di liquidità e di fatturato del trasgressore.

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