Bilanci, effetto sostitutiva

Pubblicato il 06 marzo 2008 La Finanziaria 2008 ha decretato la progressiva scomparsa da Unico (che può avvenire già dal 2008) del quadro EC, dedicato alle deduzioni extracontabili. Le eccedenze iscritte fino al 2007 saranno infatti riassorbite nel tempo. La Legge 244/07 ha anche introdotto la possibilità di riallineare immediatamente le differenze esistenti, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 12, 14 o 16 per cento. Gli effetti in bilancio: alle società che optano per l’affrancamento delle eccedenze residue (pagando l’imposta sostitutiva) è richiesto di eliminare dal bilancio la parte corrispondente del fondo imposte differite (generano un provento). L’imposta sostitutiva dev’essere iscritta in bilancio, con un effetto positivo sulla voce 22 del conto economico (ove confluiscono entrambe le scritture) che può raggiungere il 19,4 per cento. L’effetto positivo corrisponde alla possibilità, generata dall’assoggettamento, di dedurre nuovamente gli importi affrancati quando entreranno nel conto economico.
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