del Veneto – sentenza n. 4/24/06 – ha eliminato ogni dubbio sulla commisurazione dell’imposta di registro al valore catastale di un immobile storico o al valore legato al prezzo di cessione di esso, decidendo che nella vendita di questi beni l’imposta di registro sia da proporzionare al loro valore venale. specifica essere l’articolo 43 del Dpr n. 131/86 a precisare che il valore del bene è quello venale in comune commercio. L’intento di questa disposizione risiede nella volontà di conseguire un’imposta di registro con riferimento al vero prezzo sborsato o a un valore corrispondente a quello di mercato, se la cifra risulta inferiore a quest’ultimo.
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