Gli alti esponenti dell'Amministrazione finanziaria, conclusosi il convegno della Scuola di alta formazione (Saf) dell'Ordine dei dottori commercialisti di Roma, realizzato in collaborazione con Il Sole 24 Ore, hanno chiarito in via ufficiosa ai professionisti che una società non può dedurre la minusvalenza generata dall'assegnazione agevolata di un bene ai soci: laddove il costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile assegnato non superi il valore di mercato o il valore catastale, l'assegnazione si realizzerà anche se non è dovuta l'imposta sostitutiva, ma non sarà anche possibile scontare dall'imponibile il differenziale negativo risultante dall'operazione.
Dalla norma che regola le assegnazioni agevolate, introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2016, restano esclusi i diritti edificatori. Così parrebbe, in ambito soggettivo, anche per gli enti non commerciali e le stabili organizzazioni, che in definitiva non sarebbero beneficiari di tale vantaggio fiscale.
La data in cui il bene immobile è ammissibile alla fruizione, verificata nel frattempo la sua natura, è la data in cui viene di fatto eseguita l'operazione di assegnazione, a partire dalla quale si dovrà perciò fotografare l'eventuale strumentalità per destinazione o meno di esso.
Da ultimo, apprendiamo che i beni delle società immobiliari, in quanto oggetto dell'attività di impresa, possono “uscire” con il pagamento della sostitutiva, pari all'8%, innalzato al 10,5% per le società di comodo.
Un discorso a sé va fatto per le gallerie commerciali che solo se hanno diritto alla Participation exemption (Pex), possono beneficiare del vantaggio dell'assegnazione agevolata.
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