Beneficio prima casa salvo se il contribuente non ha colpa del mancato riacquisto

Pubblicato il 26 luglio 2009

La Ctp Roma, con sentenza n. 204 del 16 giugno 2009, ha deciso che non perde il diritto alle agevolazioni prima casa, per mancato acquisto entro il termine di legge di un immobile da adibire ad abitazione principale, il contribuente che non ha potuto acquistare un altro fabbricato per colpa dell’inadempienza del venditore. Il Fisco deve vagliare i motivi che hanno portato al mancato acquisto e, dunque, all’impossibilità del trasferimento di residenza entro 18 mesi dalla stipula dell’atto notarile (requisito della residenza, circolare 38/E/2005). Nel caso il contribuente era venuto a conoscenza, poco prima della scadenza della stipula, di un pignoramento immobiliare sul terreno su cui era stato edificato l’immobile che avrebbe dovuto acquistare.

Gioia Lupoi

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