Benefici sulla cessione crediti che estinguono finanziamenti

Pubblicato il 11 febbraio 2009 Interpretando la norma (articolo 15, dpr 601/1973) in modo estensivo, la Sezione tributaria della corte Suprema ha confermato, con pronuncia 2734 del 5 febbraio 2009, che sulle cessioni di credito garantite da ipoteca ed effettuate con l’obiettivo di estinguere un finanziamento bancario a medio o lungo termine non si paga l’imposta di registro. L’interpretazione estensiva ad opera del Collegio giudicante permette di includere nel beneficio fiscale non solo il finanziamento bancario. Anche le modificazioni ed estinzioni delle operazioni agevolate, comprese le cessioni di credito stipulate in relazione agli indicati finanziamenti.
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