Benefici prima casa e vendita nel quinquennio. Condizioni per il riacquisto

Pubblicato il 30 giugno 2022

In tema di perdita delle agevolazioni prima casa per aver venduto l’immobile prima dei cinque anni dall’acquisto l’Agenzia delle Entrate fornisce una precisazione.

Benefici prima casa: alienazione prima del quinquennio

Una cittadina italiana residente all'estero, regolarmente iscritta all'AIRE, fa presente di aver alienato, prima del decorso dei cinque anni, l’appartamento e il garage acquistati beneficiando del bonus prima casa. Per evitare la decadenza, intende acquistare in Italia un altro immobile ad uso abitativo, intestandosi la nuda proprietà, mentre sarà intestato ad una propria parente il diritto di usufrutto sull'immobile stesso.

Con risposta n. 349 del 28 giugno 2022 viene ricordato, in materia, che la legislazione prevede, se i beni acquistati con l'agevolazione prima casa vengono venduti prima dei cinque anni dalla data di acquisto, il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria e una sanzione pari al 30% delle imposte e degli interessi.

A ciò si può ovviare purchè entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in parola, si proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Tale possibilità, come ha fatto presente anche la Corte di legittimità, risponde alla ratio di “favorire l'acquisto della casa di proprietà, tutelato anche a livello costituzionale, in favore di coloro che siano costretti a ripetuti trasferimenti di residenza e, al contempo, evitare che l'agevolazione possa assecondare intenti speculativi realizzati attraverso la semplice integrazione dei requisiti necessari a godere dell'agevolazione in relazione al primo acquisto”.

Acquisto di immobile come nuda proprietà. Precisazioni

Con riferimento all’acquisto entro un anno della nuda proprietà di altro immobile, sempre la Corte di cassazione ha precisato che il riacquisto della nuda proprietà non evita la decadenza in quanto l'atto necessario perché ciò non accada è rappresentato da un titolo idoneo a consentire l'uso e il godimento di un'abitazione in via piena ed esclusiva e, conseguentemente, nell'esercizio dei relativi poteri, a destinare la stessa ad abitazione principale.

Dunque, per la Suprema Corte "la decadenza ... non è evitata qualora, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con tale agevolazione, proceda all'acquisto della nuda proprietà di altro immobile".

Con risposta n. 349/2022 si osserva che, avendo attenzione al caso prospettato, non rileva la circostanza circa l'impossibilità di adibire la casa riacquistata a propria abitazione principale da parte del contribuente cittadino italiano emigrato all'estero.

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