tributaria di Milano – sentenza 154/40/06 – sottolinea come non esista nesso di causalità diretto tra gli effetti della separazione tra coniugi e l’atto di provenienza dell’immobile “prima casa” acquistato a suo tempo, beneficiando delle relative agevolazioni fiscali. Due coniugi, con atto del 2 ottobre 2002, acquistavano nella misura del 50% ciascuno, il fabbricato adibito a loro abitazione e solo la moglie ne chiedeva i benefici della prima abitazione. Con successivo atto del 24 luglio 2003, la moglie provvedeva alla cessione del 50% del fabbricato in favore del marito, chiedendo l’esenzione da ogni imposta. I due atti vengono ad incrociarsi sul piano fiscale, in quanto il perfezionamento del secondo (cessione) determina ope legis la decadenza del beneficio tariffario del primo (acquisto). In tale contesto fiscale, afferma la sentenza, non si registra un “nesso di causalità” eccepito dalla ricorrente come “diretto”. Il primo atto (di provenienza) era stato correttamente assoggettato a tassazione, quindi l’avviso di liquidazione con cui il Fisco ha richiesto alla parte la maggiore imposta dovuta è mero atto di riscossione (riconosciuto pienamente legittimo dalla Ctp) con cui le Entrate hanno liquidato le maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali verso il contribuente e per la quota di metà valore dell’immobile. L’avviso è legittimo in forza dell’applicazione dei combinati disposti dall’articolo 1, tariffa, parte prima, nota II bis e nota 4, che prevedono l’imposta agevolata nel solo caso in cui - qualora entro cinque anni la casa di abitazione sia rivenduta - l’acquirente, entro un anno dall’alienazione, riacquisti un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
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