L'organismo privato che persegue fini di lucro svolgendo anche attività di carattere sociale può utilizzare l'esenzione dell'Iva per tali attività. Si pronuncia in questo senso la Corte Ue nel procedimento C-498/03. La questione tocca anche i contribuenti italiani, poiché a norma dell'articolo 10 del Dpr n. 633/72, sono esenti dall'Imposta sul valore aggiunto i servizi educativi dell'infanzia e della gioventù, quelli didattici e le prestazioni socio-sanitarie rese dalle organizzazioni senza scopo di lucro (le Onlus).
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