Le conclusioni cui di Cassazione giunge nel giudizio illustrato in sentenza n. 9813, del 22 marzo 2006, sono tese ad impiantare nell’ordinamento il principio di diritto a norma del quale l’avviamento commerciale d’un’azienda non possa esser fatto oggetto di distrazione. Neppure il trasferimento di quote societarie. Tuttavia, perché si causi bancarotta è necessario che oggetto del reato di distrazione siano rapporti giuridicamente rilevanti ed economicamente valutabili, non anche le mere aspettative.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".