È bancarotta semplice documentale se l’omissione avviene prima della cancellazione al Registro imprese

Pubblicato il 20 aprile 2011 La Cassazione, con la sentenza n. 15516 depositata il 18 aprile 2011, chiarisce che:

- anche se l'attività aziendale è di fatto già cessata può sussistere la bancarotta semplice documentale, che rappresenta un reato di pericolo presunto;

- l'imprenditore non risponde penalmente della mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili solo se l'azienda cessata sia già stata cancellata dal registro delle imprese.

Il reato di bancarotta semplice, spiega la Corte, “punendo il comportamento omissivo del fallito che non ha tenuto scritture contabili, rappresenta un reato di pericolo presunto. Esso mira ad evitare che sussistano ostacoli alle attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito e persegue finalità di consentire ai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale sulla quale possono soddisfarsi”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy