Bancarotta fraudolenta anche per l'amministratore di fatto

Pubblicato il 09 ottobre 2012 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 59535, dell'8 ottobre 2012, stabilisce che anche l'amministratore di fatto è soggetto alla condanna per bancarotta fraudolenta, così come l'amministratore di diritto.

Le posizioni della difesa - la quale sottolineava come l'art. 223 della legge fallimentare esclude una forma di responsabilità per chi gestisce una società senza cariche ufficiali, contemplata invece dal Codice civile, e che l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto era basata su dichiarazioni rilasciate da terzi - vengono confutate dalla Corte, che non esclude l'applicazione della responsabilità penale per i reati di bancarotta pure nel caso di un amministratore di fatto, anche qualora manchi una normativa specifica ma il reato si verifichi nei termini e nei modi delineati nel tempo dalla giurisprudenza. Confermata la condanna dell'imputato.
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