Con sentenza n. 29228 del 12 dicembre, la Cassazione ha spiegato che, nell'esame dei dati raccolti dall'Ufficio in sede di accesso ai conti correnti bancari di un lavoratore autonomo, gli elementi risultanti si presumono ricavi dell'attività di lavoro del contribuente il quale, comunque, ha sempre la possibilità di provare che determinati accrediti non costituiscono proventi dell'attività.
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