L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 62/E, interpretando l’articolo 187 del Dpr 917/1986 circa gli adempimenti tributari cui è tenuto il custode di un azienda sotto sequestro giudiziario, chiarisce che si applica la disciplina fiscale anche al custode nel caso di sequestro giudiziario dei beni. All’azienda contesa e posta sotto sequestro giudiziario si applicano, cioè, le regole sull’eredità giacente: pertanto, fino alla definizione del contenzioso, le dichiarazioni tributarie devono essere presentate dal custode giudiziario. Secondo, quindi, la richiamata disciplina tributaria, il custode svolge la funzione di rappresentanza di una persona non ancora individuata, perciò egli è tenuto a curare la gestione di un complesso di beni per conto di un soggetto indeterminato ma determinabile. Tra i suoi obblighi rientrano quello di presentare le dichiarazioni dei redditi (Unico PF, Unico 770 e dichiarazione annuale Iva) per i periodi di imposta interessati dal suo controllo e quello di provvedere ai versamenti dei tributi in via provvisoria ai sensi dell’art. 187 del Tuir. I termini per le dichiarazioni sono prorogati di sei mesi dal momento dell’assunzione delle funzioni. Oltre agli obblighi contabili dei sostituti d’imposta, il custode dovrà anche comunicare all’agenzia delle Entrate (nei termini di 60 giorni) l’assunzione e la cessazione delle funzioni.
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