Con decreto dell’11 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha stabilito gli sgravi contributivi per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere.
L’emanazione di tale decreto è un’occasione per riepilogare quali sono, al momento, gli sgravi contributivi su cui possono contare le imprese che intendono assumere.
Il decreto in commento, per gli anni 2018, 2019 e 2020 conferisce alle cooperative sociali di cui alla legge dell’8 novembre 1991, n. 381 (G.U. n. 283 del 3 dicembre 1991), che assumono, con contratti a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri di servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle stesse, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero contributivo è stabilito nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile.
NB! Le agevolazioni contributive sono riconosciute dall’INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali nei limiti delle risorse fissate in 1 milione di euro per ciascun anno. |
Vista la varietà degli incentivi previsti e le differenti tipologie di soggetti che possono usufruirne, appare utile effettuare una ricognizione delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 (legge del 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017) e di quanto già previsto (e ancora in vigore) dalla normativa.
Come anticipato, la legge di bilancio 2018 ha introdotto, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre prossimo, uno sgravio contributivo del 50% per l’assunzione di giovani under 35 (a partire dal 1° gennaio 2019, l’agevolazione sarà rivolta soltanto alle assunzioni di under 30).
In dettaglio, queste le caratteristiche dell’agevolazione:
sgravio contributivo del 50% sui contributi previdenziali, ad esclusione di contributi e premi Inail;
importo massimo dello sgravio di 3.250 euro all’anno;
durata complessiva di tre anni, pari a 36 mesi.
Il bonus spetterà per le assunzioni effettuate da datori di lavoro del settore privato che nei sei mesi precedenti non abbiano effettuato licenziamenti individuali o collettivi nell’unità produttiva di riferimento e il lavoratore da assumere non deve avere avuto in precedenza un contratto a tempo indeterminato.
NB! Lo sgravio scatta in caso di:
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La legge di Bilancio 2018 ha confermato la proroga del bonus Sud, rivolto alle assunzioni effettuate dalle imprese situate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, di giovani disoccupati di età compresa tra i 16 e i 24 anni e dei lavoratori over 24 senza lavoro da almeno 6 mesi.
In particolare, lo sgravio contributivo previsto presenta tali caratteristiche;
ammonta al 100%, pari ad un importo non superiore a 8.060 euro;
può essere usufruito per un massimo di 12 mesi.
NB! Lo sgravio è riconosciuto per le seguenti tipologie di assunzioni:
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La legge di bilancio riconosce, poi, lo sgravio contributivo pieno per l’assunzione di giovani apprendisti che hanno effettuato almeno il 30% delle ore di alternanza scuola-lavoro previste in azienda e in relazione ai contratti stipulati entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio o della qualifica di under 35.
NB! Il bonus spetta:
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TABELLA RIEPILOGATIVA DEI NUOVI INCENTIVI PREVISTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018
Bonus Giovani |
Sgravio contributivo del 50% per un massimo di 3 anni. |
Bonus Sud |
Sgravio contributivo del 100% per un massimo di 12 mesi. |
Bonus Apprendisti |
Bonus contributivo fino a 3.000 euro annui per un massimo di tre anni. |
Bonus Donne vittime di violenza |
Bonus contributivo pari a 350 euro su base mensile. |
Bonus Rifugiati |
Bonus contributivo per massimo 36 mesi (previsto un limite di spesa di 500.000 euro per anno). |
Accanto ai nuovi bonus per le assunzioni introdotti con la legge di bilancio 2018, fino ad ulteriori precisazioni sul punto, risultano ancora attivi gli incentivi per l’assunzione di donne, disabili e disoccupati in vigore nel 2017.
Ecco di seguito un riepilogo, in attesa di eventuali informazioni circa i relativi fondi, stanziati con la precedente legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232 - G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016)
In caso di assunzione di donne prive di impiego, i datori di lavoro possono beneficiare di uno sgravio contributivo nella seguente forma:
50% per 18 mesi, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato;
di 12 mesi per contratti di lavoro a tempo determinato.
L’agevolazione si rivolge alle donne disoccupate da 24 mesi ma, nel caso di assunzioni in aree svantaggiate o in settori in cui la disparità occupazionale di genere è almeno del 25%, i mesi di disoccupazione necessari per potere accedere alla agevolazione si riducono a sei.
Risulta ancora operativo il bonus assunzioni per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni e disoccupati da oltre 12 mesi, il quale consente alle imprese di beneficiare della riduzione del 50% dei contributi per 18 o 12 mesi.
L’agevolazione potrà essere richiesta da tutti i datori di lavoro del settore privato.
Il bonus sarà riconosciuto:
per contratti di lavoro a tempo determinato;
per contratti di lavoro a tempo indeterminato;
per trasformazioni di contratto di lavoro a termine in indeterminato.
Anche i lavoratori che percepiscono trattamenti di integrazione salariale o di disoccupazione possono contare su agevolazioni contributive per ottenere un nuovo posto di lavoro.
In particolare, il bonus assunzioni lavoratori in CIGS è rivolto alle assunzioni di lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 3 mesi e ai dipendenti di aziende beneficiare di CIGS da almeno 6 mesi.
Hanno accesso al beneficio tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori in rapporto di subordinazione: l’agevolazione consiste in una riduzione contributiva pari al 10% per 12 mesi e in un beneficio economico pari:
al 50% dell’indennità di mobilità spettante al lavoratore per 9 mesi (lavoratori fino a 50 anni);
al 50% dell’indennità di mobilità spettante al lavoratore per 21 mesi (lavoratori con più di 50 anni);
al 50% dell’indennità di mobilità spettante al lavoratore per 33 mesi (lavoratori con più di 50 anni residenti al Sud e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione).
Per i lavoratori percettori di Naspi e assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato, il bonus assunzioni consiste in un incentivo economico pari al 20% dell’indennità mensile spettante di diritto al lavoratore per il periodo non goduto di Naspi.
Il bonus per giovani genitori spetta per le assunzioni in imprese private, società cooperative e studi professionali, di giovani di età non superiore ai 35 anni, genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi o affidatari di minori.
Per le assunzioni a tempo indeterminato o per trasformazioni di contratti da tempo determinato a indeterminato è concesso al datore di lavoro un bonus assunzioni di 5 mila euro ad assunzione o trasformazione, nel limite di 5 assunzioni ad impresa o società.
QUADRO NORMATIVO Legge n. 381 dell’8 novembre 1991 Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 |
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