Aziende “autocertificate”

Pubblicato il 16 dicembre 2008 Con la circolare 34/2008, diffusa ieri, il ministero del Lavoro fornisce le istruzioni relative a quella parte del decreto 24 ottobre 2007 sul Documento unico di regolarità contributiva che prevede l’autocertificazione nel caso di violazioni ostative al rilascio. Infatti, i datori di lavoro che beneficiano di agevolazioni contributive e normative devono presentare la suddetta autocertificazione alla direzione provinciale del lavoro, con la quale attestano di non aver commesso violazioni che possono precludere il “visto” di regolarità contributiva (per esempio di non avere carichi pendenti o di non aver rispettato la disciplina sui riposi). Tutti coloro che intendono godere dei citati benefici contributivi devono attestare la propria regolarità contributiva entro il 30 aprile 2009. Dopo tale data, coloro che accedono ai benefici per la prima volta devono presentare l’autocertificazione anteriormente alla presentazione del primo Dm10. Secondo la circolare del Lavoro, l’autocertificazione deve essere fatta utilizzando il modello elaborato dallo stesso Ministero, che annualmente si impegna a verificare la veridicità di quanto dichiarato. Inoltre, con il nuovo modello di autocertificazione viene cancellato il precedente modello SC37 istituito dall’Inps e più volte prorogato. In caso di accertamento di mancanza dei requisiti autocertificati, gli Istituti previdenziali possono recuperare le somme non versate a titolo di agevolazione, fruite a far data dal momento in cui il datore di lavoro non ha osservato le condizioni di legge.
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