Aziende agricole: percorso online per le istanze di accesso allo sconto Inail

Pubblicato il 10 novembre 2012 E’ stato realizzato dall’Inail un servizio telematico ad hoc per le istanze, da inviare esclusivamente online utilizzando il modello allegato alla circolare 61 del 9 novembre 2012, ai fini della fruizione della riduzione - ex Lege 247/2007 - dei contributi versati all’Inps, dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori agricoli dipendenti. L’ammissione, previa richiesta e autorizzazione, è riservata alle aziende “virtuose” in tema di sicurezza e igiene del lavoro - ad esempio, devono essere attive da almeno un biennio e non devono aver denunciato infortuni nel medesimo periodo - ed in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

L’accesso all'applicazione “Modulo riduzione agricoli”, nella sezione Punto cliente del sito, è possibile solo se si è in possesso del Pin, ovvero se si è proceduto alla registrazione. Gli utenti non presenti nella banca dati, in quanto non assicurati Inail, dovranno accedere alla sezione registrazione utente generico e immettere i loro dati nella maschera “Registrazione utente generico”, nel gruppo “Azienda non soggetta all'assicurazione Inail”. Si può optare anche per la via degli intermediari abilitati. Per eventuali dubbi è messo a disposizione il Contact center integrato Inps/Inail, al numero 803164.

Per il 2012, le istanze devono essere presentate a partire dal 12 novembre 2012 e fino al 30 novembre 2012, considerato termine ultimo per l’ammissione allo sconto entro il 31 dicembre 2013; mentre a regime dovrà essere presentata nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 30 giugno di ogni anno.

Per le annualità pregresse (2008-2009-2010-2011), non essendo possibile la via delle istanze, sarà applicata la riduzione d'ufficio alle aziende, attive da almeno un biennio e che non hanno denunciato infortuni nel medesimo periodo, riservandosi gli Istituti la possibilità di effettuare verifiche sul possesso degli ulteriori requisiti previsti.
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