Avvocati Inpgi nell'Albo speciale
Pubblicato il 09 settembre 2008
Con una sentenza del 16 luglio scorso, la n. 19497, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso presentato da un avvocato dell'Inpgi (Istituto di previdenza dei giornalisti italiani) contro una decisione del Consiglio nazionale forense che gli aveva negato l'iscrizione nell'elenco speciale aggiunto all'Albo degli avvocati. In base alla legge professionale forense, gli avvocati che svolgono la propria attività presso le amministrazioni o istituzioni pubbliche possono essere iscritti in un elenco speciale, annesso all'Albo degli avvocati. Tuttavia, precedenti pronunce della Cassazione avevano escluso che gli avvocati di tale istituto potessero essere iscritti nel suddetto elenco a causa della natura privata e della struttura societaria dell'Inpgi. Con la pronuncia, la Corte ha chiarito come, a prescindere da tali elementi, i legali dipendenti dell'istituto, in presenza di una destinazione stabile e non revocabile ad nutum, hanno diritto all'iscrizione nell'elenco speciale, necessaria per patrocinare direttamente le cause dell'Inpgi.