La Corte di legittimità decide, con sentenza 2798 dell'8 febbraio 2006 che smentisce sue precedenti e recenti pronunce, di bocciare gli avvisi di mora che non siano preceduti dalla notifica dell'atto impositivo (nel caso di specie una cartella di pagamento). L'avviso di mora, essa ha precisato, è atto del concessionario della riscossione; egli è legittimato nella relativa controversia, anche quando il contribuente deduca che l'avviso stesso è illegittimo perché non preceduto da regolare notifica dell'atto impositivo. A giudizio della Suprema Corte, la questione non è la maggiore o minore motivazione dell'avviso di mora, ma la correttezza delle forme scelte dall'Amministrazione finanziaria, che "non è libera di agire a suo piacimento, ma deve rispettare le cadenze imposte dalla legge, in base alla quale la cartella esattoriale costituisce un adempimento indefettibile la cui mancanza comporta la nullità dell'avviso di mora indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in esso contenute".
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