Con la sentenza n. 16428/07, le Sezioni Unite della corte di Cassazione entrano nel merito della impugnabilità di alcuni atti tributari e degli avvisi bonari. Per il supremo Collegio riunito, può essere considerato come avviso di accertamento o di liquidazione di un tributo, ogni atto con il quale l’Amministrazione informa il contribuente riguardo una pretesa tributaria definita. Dunque, ai fini dell’impugnabilità dell’atto tributario, un avviso di accertamento emesso dal Fisco è qualificabile come tale nel caso in cui contenga una pretesa tributaria compiuta e formalizzata. La pronuncia segue ad una controversia tra il proprietario di un immobile sito su una particolare area della pianura bergamasca ed il consorzio di bonifica, per il pagamento dei contributi consortili.
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