La sentenza 613/2006 della Cassazione, chiarisce che per contestare il valore di avviamento accertato dal Fisco in una cessione di azienda, occorre dimostrare un diverso e minore valore, utilizzando criteri alternativi a quelli usati dall'Ufficio. Inoltre, l'esistenza di perdite di esercizio non è di per se sufficiente ad annullare la pretesa erariale. Secondo la Suprema Corte, dunque, nell'attribuire un valore complessivo ai beni trasferiti, compreso l'avviamento, non si può richiamare il fatto che l'impresa abbia subito delle perdite negli anni precedenti la cessione. L'esistenza di perdite costituisce un elemento sicuramente significativo per la valutazione (precedente sentenza 2702/2002), anche se però è necessario fare un'analisi dei motivi che le hanno causate; motivi che assumono rilevanza ai fini della quantificazione dell'avviamento solo se correlati con l'ordinaria gestione aziendale e non, invece, a fatti di natura straordinaria.
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