Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 7388 del 27 marzo 2007, hanno affermato che il diniego di autotutela del Fisco è impugnabile davanti al giudice tributario. Tuttavia, rimane un certo contrasto circa la giurisdizione competente a decidere in caso di mancata adozione del provvedimento di riesame o di diniego dell’autotutela da parte dell’Amministrazione finanziaria. Da un lato, infatti, si pone il Consiglio di Stato (decisione 6269 del 9 novembre 2005), che ha sostenuto che l’autotutela è attività tipica della pubblica amministrazione e il diniego espresso o tacito non è un provvedimento tributario. Pertanto, esso dovrebbe essere impugnato davanti al Tar senza con ciò aprire alcun conflitto con la giurisdizione tributaria. La tesi appare però in contrasto con le precedenti pronunce delle Sezioni Unite, secondo cui la giurisdizione tributaria ha carattere generale e si estende anche alle impugnazioni proposte contro il rifiuto del Fisco di procedere ad autotutela. Per i giudici di legittimità, dunque, tributaria è competente ogni volta che sorge una controversia su uno specifico rapporto tributario; ad eccezione dei casi in cui venga impugnato un atto di carattere generale o si chieda il rimborso di una somma indebitamente versata a titolo di tributo e di cui il Fisco abbia riconosciuto senza dubbio la spettanza al contribuente.
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