Autotutela, la rinuncia deve essere formale

Pubblicato il 18 novembre 2020

L’Agenzia delle entrate non può equiparare ad una richiesta di autotutela il comportamento dell’accertato, che non si presenta al contraddittorio e avanza istanza di accertamento con adesione.

Dunque, in caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione (art. 6 del D.lgs. 218 del 1997), la mancata comparizione - giustificata o meno - del contribuente al contraddittorio non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l’impugnazione dell’avviso di accertamento.

Così la Cassazione con la sentenza 26166 del 17 novembre 2020.

La Corte ribadisce sostanzialmente la richiamata ordinanza di Cassazione n. 27274/2019, nella parte in cui ritiene che la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione in via amministrativa della lite non interrompe la sospensione del termine dei 90 giorni per l’impugnazione dell’avviso, poiché tale comportamento: “non è equiparabile alla formale rinuncia all’istanza né è idoneo a farne venir meno ‘ab origine’ gli effetti.”.

Inoltre, la stessa ordinanza, spiegano gli ermellini, chiarisce che l’effetto sospensivo del termine di impugnazione è automatico, prescindendo dal concreto comportamento del contribuente, che può comunque avvalersi del maggior spatium deliberandi offerto dalla norma.  

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy