La dichiarazione per la fruizione delle agevolazioni previste per gli autotrasportatori per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2018 (terzo trimestre), dovrà essere presentata:
È quanto indicato nella nota n. 103738 del 25 settembre 2018 dell'Agenzia delle Dogane, che tratta i “Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel terzo trimestre dell’anno 2018”.
Nella nota si precisa che è disponibile sul sito il pacchetto software aggiornato per compilazione e stampa.
Quanto alla misura, il beneficio riconoscibile è pari a 214,18 euro per mille litri di prodotto.
Gli interessati: autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, le imprese e gli enti pubblici che effettuano servizi di trasporto locale o di competenza statale, anche a fune, e le imprese che svolgono attività di autoservizi in ambito comunitario.
Telematico o cartaceo:
Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2018 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2019.
Da tale data decorre, ex art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2020.
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