La Cassazione, con ordinanza n. 20964 del 31 luglio 2008, ha individuato nella competenza del giudice di pace la composizione di una lite scaturita dopo che un condomino aveva danneggiato col proprio veicolo una parte comune dell'edificio condominiale. In realtà, l'articolo 7, comma 2, del Codice di procedura civile, nel riferirsi alle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, non indica la natura (pubblica o privata) dell'area nella quale questa debba avvenire ma si limita a precisare che il giudice di pace è competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 15.439,71 euro. Da qui la pronuncia della Cassazione, secondo cui questo tipo di giudizio deve essere radicato davanti al giudice di pace territorialmente competente.
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