– pronuncia 5286 dell’8 marzo 2007 – afferma il principio di diritto in virtù del quale il dipendente responsabile di un incidente stradale avvenuto con l’auto aziendale, non autorizzata ad uso extralavorativo, risponde del sinistro. Non rileva – se accertati il fatto colposo nella causa del danno e la violazione degli obblighi di un corretto comportamento – che l’azienda sapesse e tollerasse che il mezzo era guidato anche per fini personali.
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