La prospettiva del recupero Iva sui costi d’acquisto e di esercizio delle auto aziendali si concretizza a seguito del deposito delle conclusioni dell’avvocato generale. Qualora di giustizia delle Comunità europee confermasse il parere dell’avvocato generale, cadrebbero le limitazioni contenute nell’articolo 19-bis1, lettere c) e d), del dpr n. 633/72, riguardanti l’acquisto, la locazione, il noleggio del veicolo, le spese di impiego, riparazione, eccetera e l’acquisto di carburanti e lubrificanti. Si renderebbero, invece, applicabili i principi generali che ricollegano il diritto e la misura della detrazione dell’Imposta sul valore aggiunto all’utilizzazione per lo svolgimento di attività che generano operazioni imponibili e assimilate.
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