Attività rischiose, astensione valutata caso per caso
Pubblicato il 09 agosto 2008
Il ministero del Lavoro, con l’interpello n.
28/2008, risponde ai consulenti del lavoro che chiedono se la Dpl (direzione provinciale del lavoro) può negare la proroga dell’astensione obbligatoria senza considerare la valutazione rischi effettuata dal datore di lavoro e senza il parere della Asl. Nella risposta è chiarito che la proroga dell’astensione obbligatoria dal lavoro delle lavoratrici madri in caso di attività rischiose viene disposta dalla Dpl in base ad una valutazione diretta delle condizioni di lavoro e dell’organizzazione aziendale a prescindere dal documento di valutazione dei rischi redatto dal datore. Nell’interpello, inoltre, il Ministero ha precisato che con “attività di trasporto e sollevamento pesi”, che dà la possibilità di richiedere alla Dpl la proroga dell’astensione obbligatoria fino al 7° mese di età del figlio se si è nell’impossibilità di destinare la lavoratrice madre ad altre mansioni, si intende riferirsi al “trasporto sia a braccia che a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi compreso il carico e scarico ed ogni altra operazione connessa” (ex articolo 5 del Dpr 1026/1976).