Il modello di dichiarazione 2008 prevede un quadro, denominato RW, la cui compilazione risulta obbligatoria per attività detenute all’estero da persone fisiche residenti, enti non commerciali e società semplici ed equiparate. L’obbligo della compilazione del suddetto quadro è stato introdotto dal Dl n. 167/1990, che però non ha fornito indicazioni certe sulle modalità di redazione come del resto nessuna delucidazione a tal proposito è contenuta nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico 2008. Solo dopo la rettifica operata di recente dall’agenzia delle Entrate si sa con esattezza che la soglia, ora, ritenuta rilevante è stata fissata a 10.000 euro (soglia ridotta dai precedenti 12.500 euro con Dm 15 giugno 2007). Il modello è composto di tre sezioni nelle quali vanno riportate alcune indicazioni specifiche: i trasferimenti non riguardanti investimenti all’estero e attività finanziarie estere; la consistenza degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria; i trasferimenti relativi a investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria.
L’articolo 4 del Dl 167/90 esonera dall’obbligo di indicare nel quadro RW le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione alle banche, alle Sim, alle società fiduciarie e agli altri intermediari professionali indicati nell’articolo 1 del suddetto decreto, come pure per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, e inoltre per i depositi e i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi.
In caso di violazione dell’obbligo di compilazione del quadro RW, l’articolo 5 del Dl 167/90 prevede l’applicazione della sanzione amministrativa dal 5 al 25% dell’ammontare degli importi non dichiarati come pure la confisca dei beni di corrispondente valore.
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