Attività di socio con valutazione del suo impegno per qualificare il reddito prevalente

Pubblicato il 13 febbraio 2010 Il concetto di prevalenza applicato all’attività d’impresa va necessariamente inteso in senso qualitativo e quantitativo, quindi rapportato all’impegno di tempo ed energie fisiche e mentali che l’attività richiede. Ne discende l’equazione che ad una maggiore remunerazione debba corrispondere un maggior impegno lavorativo profuso. Ma, il contribuente amministratore della società, in capo al quale emerge un reddito di lavoro autonomo cospicuo, può dimostrare in sede contenziosa che “alla prevalenza del corrispettivo riconosciutogli per l’attività di amministratore non corrisponda una sostanziale prevalenza d’impegno, in quanto per vedersi riconosciuta la deduzione occorre l’effettiva prevalenza dell’attività di socio, e non la valutazione economica che ad esso viene attribuita”. La Corte di Cassazione (sentenza 3173/2010), in linea con precedenti giurisprudenziali, conclude cioè che il corrispettivo economico rappresenta solo uno degli elementi di valutazione, benché da esso non si possa prescindere senza idonea motivazione. Ma il contribuente, che non ha fornito questa spiegazione, rischia che siano ridiscusse le deduzioni Ilor della società.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Preliminare con clausola di irrevocabilità: risoluzione solo con consenso di tutti

07/02/2025

Fondo nuove competenze, domande dal 10 febbraio 2025. Come prepararsi

07/02/2025

Sicurezza sul lavoro, allergie da pollini: indicazioni INAIL

07/02/2025

Bonus investimenti ZLS, codice tributo per la compensazione nell’F24

07/02/2025

Enti pubblici non economici. Rinnovo

07/02/2025

CCNL Enti pubblici non economici - Stesura del 27 gennaio 2025

07/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy