Attività accessorie con tutele ad hoc

Pubblicato il 23 giugno 2009 Diffuso ieri dalla Fondazione studi del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, il documento di analisi sul contratto di lavoro accessorio, introdotto dalla riforma del mercato del lavoro e modificato di recente, pone in evidenza come alla previsione generale che legittima il lavoro accessorio nei limiti di compensi sino a 5mila euro in un anno solare e per ciascun committente, la norma aggiunga ulteriori peculiarità reddituali: per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, il limite è di 3mila euro; per le imprese familiari, di 10mila. L’ambito temporale entro cui commisurare il limite dei compensi (anno solare) è, per la Fondazione studi, il periodo fisso compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, in luogo di un periodo mobile. Un criterio che semplifica non poco l’ambito gestionale del rapporto. Il contratto di lavoro accessorio – spiega il documento di analisi – è una prima ipotesi sperimentale in cui la qualificazione giuridica del rapporto non rileva in quanto prevalgono le specifiche tutele individuate dal legislatore. Va rispettata la disciplina contenuta negli articoli da 70 a 73 del dlgs 276/2003, essendo marginale che se si tratti di lavoro autonomo o subordinato. Poi, i lavoratori accessori non vanno registrati sul libro unico del lavoro, né è prevista alcuna sottoscrizione di un contratto di lavoro e il committente non è soggetto all’obbligo di comunicazione preventiva ai Servizi per l’impiego.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy