Sono inefficaci le notifiche effettuate al professionista presso il suo studio, salvo che lo stesso non vi abbia espressamente eletto domicilio. Ai sensi dell'art. 47 c.c., l'elezione di domicilio rappresenta una deroga al principio legale e deve essere espressa per iscritto in maniera inequivoca. E' questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21778 del 28 agosto scorso con cui è stata annullata, con rinvio, l'ordinanza emessa dal giudice del Tribunale di Firenze, impugnata da un legale in quanto non gli era stata notificata a casa, bensì a studio.
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