Atti frettolosi nulli

Pubblicato il 08 maggio 2008 L’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente permette al sottoposto a verifica, entro 60 giorni dal rilascio della copia del verbale di constatazione, di inviare all’Ufficio fiscale impositore “osservazioni e richieste”. Un contraddittorio differito, da svolgere immediatamente dopo la chiusura del processo verbale di constatazione e prima che venga emesso l’accertamento (prima che sopravvenga, cioè, il provvedimento che inciderà sulla posizione giuridica del contribuente). Alla luce del disposto normativo, sembra perciò pacifico che sia impedita all’Ufficio impositore l’emissione di avvisi di accertamento con scadenza inferiore al termine di 60 giorni concesso al contribuente per la presentazione di osservazioni e richieste. Il principio che discende dalla lettura del testo della sentenza n. 9/2008, emessa dalla Ctr del Friuli-Venezia Giulia, è dunque scontato: gli avvisi di accertamento scaturenti da processi verbali di constatazione e che il Fisco emana prima di 60 giorni dalla notifica del verbale sono nulli e giuridicamente inesistenti.
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