Assonime sul TU della revisione
Pubblicato il 04 maggio 2010
Con la circolare n.
16 diffusa il 3 maggio 2010, Assonime analizza il Testo unico della revisione, disciplinato dal decreto legislativo n. 39/2010. Vi si illustra il contenuto della normativa di attuazione delle direttive UE in materia, specialmente nell'ambito delle società di capitali.
Il documento pone in evidenza come per la prima volta nell’ordinamento venga utilizzata la qualifica di ente d’interesse pubblico per società di capitali la cui attività presenti particolari esigenze di tutela e di disciplina. Per "enti di interesse pubblico" si intendono società connotate da aspetti rilevanti per il pubblico interesse: società con azioni quotate, banche, assicurazioni, società di gestione dei mercati, società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico.
Assonime indica tra le novità principali:
- la nuova disciplina sul conferimento dell’incarico di revisione, che compete per tutte le società all’assemblea su proposta dell’organo di controllo;
- l’attribuzione all’organo di controllo del ruolo di “comitato per il controllo interno e la revisione contabile” negli enti d’interesse pubblico, con compiti specifici in materia di informazione finanziaria, sistema di controllo interno e revisione legale;
- l’ampliamento dei casi in cui è obbligatoria la nomina del collegio sindacale.
Rispetto proprio al collegio sindacale, che diviene il comitato per il controllo interno e la revisione legale, si legge che il legislatore ha voluto “
rafforzare i compiti e il ruolo del collegio sindacale nelle società di capitali. Tuttavia, nella trasposizione della nuova disciplina sulla revisione legale si è persa l'occasione di coniugare efficacia ed efficienza del nuovo assetto della revisione legale con la semplificazione dei controlli contabili per le società di minori dimensioni”.
Sulla scomparsa del libro del revisore (che era di proprietà della società revisionata), si sottolinea che i documenti e le carte di lavoro sull'incarico di revisione sono del soggetto incaricato della revisione. Ne consegue che essi divengono inaccessibili per soci, amministratori e terzi, nonché sindaci, nei confronti dei quali, tuttavia, l'organo conserva specifici e tempestivi obblighi informativi.
Viene anche rimarcato come le clausole statutarie che recepiscono direttamente la norma se si dimostrano incompatibili con la vecchia disciplina sono inefficaci e sostituite dalle nuove disposizioni.