Assonime, l'esclusione dal Vies non intacca il regime degli scambi
Pubblicato il 18 marzo 2015
Con la circolare n.
6 del 17 marzo 2015, Assonime affronta la questione delle
semplificazioni alla procedura di iscrizione al Vies per la realizzazione di operazioni intracomunitarie.
Si tratta delle modifiche, ex Dlgs n.
175/2014 (decreto semplificazioni), al regime del DL n.
78/2010, che prevedeva per i soggetti Iva che vogliono realizzare operazioni intracomunitarie la preventiva richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle entrate.
L'Agenzia rispondeva entro 30 giorni con l'inserimento della partita Iva dell'azienda nell'elenco Vies o con il diniego.
Si inserisce nell'adempimento la nuova disciplina semplificata, che armonizza la nazionale alla comunitaria, con la previsione dell
’immediato inserimento nel Vies dei soggetti che ne facciano richiesta.
Si ricorda che il
Vies è il sistema di riferimento per la verifica che la controparte di un’operazione intra-Ue sia un operatore esistente e in attività.
Assonime è in grado di anticipare che, dopo il provvedimento n.
159941/E/2014,
un altro provvedimento delle Entrate a breve indicherà le modalità di esecuzione dei controlli sui soggetti autorizzati in base a determinati profili di rischio.
Nelle more, la nuova circolare di Assonime entra nel dettaglio del
criterio di esclusione dal database Vies, per la quale vengono
tolti dall'elenco VIES i soggetti passivi che, a seguito di controlli formali, non abbiano presentato alcun elenco riepilogativo Intrastat per quattro trimestri consecutivi.
La disposizione deve essere comunicata al soggetto passivo che,
dal 60° giorno successivo e a meno della dimostrazione concreta di avere continuato ad effettuare scambi di avere l’intenzione di effettuarne in futuro,
uscirà dall'elenco.
In merito, Assonime ritiene che anche dopo aver ricevuto la comunicazione di esclusione dal Vies, l'azienda possa applicare il regime degli scambi intracomunitari, senza incorrere in rilievi.