Assonime: il Tfr non è un vero accantonamento, va dedotto subito
Pubblicato il 04 aprile 2015
La
deduzione del costo del lavoro a tempo indeterminato come modificata dalla legge di Stabilità 2015 è al centro di una nuova circolare di
Assonime, la n.
7/2015 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Deduzione del costo del lavoro e aumento delle aliquote).
Nel documento si forniscono precisazioni sui soggetti che possono beneficiare della nuova deduzione, si affrontando le questioni, poste dalla stampa specializzata, sulla fruibilità del beneficio da parte di alcune tipologie di contribuenti, come le imprese che operano “a concessione o a tariffa” (le cosiddette utilities). Si spiega anche il credito d’imposta riconosciuto ai soggetti che non impiegano lavoratori dipendenti.
Tra le questioni argomentate, quella sul
trattamento fiscale dei costi rilevati nel conto economico in un dato esercizio che, però, rappresentano spese che saranno sostenute in esercizi successivi, pone in evidenza la
differenza sostanziale tra le valutative (probabili spese da sostenere negli esercizi successivi) e le certe.
Spiega Assonome che, in generale, gli
accantonamenti sono indeducibili nel periodo in cui sono imputati al conto economico, poiché sono poste valutative. La loro deducibilità sarà applicabile attraverso la
variazione in diminuzione extracontabile Irap nel periodo in cui le spese sono effettivamente sostenute.
Invece, il
Tfr - voce 9 c dell’aggregato B del conto economico - e gli altri
accantonamenti relativi al lavoro dipendente - voci 12 e 13 –
non rappresentano valutazioni di spesa, ma debiti certi calcolati secondo le regole civilistiche.
Pertanto,
Assonime ritiene che, ai fini Irap, i relativi costi sono deducibili nello stesso esercizio in cui sono stanziati e non negli esercizi successivi in cui la spesa sarà effettivamente sostenuta.
Detto ciò, nella circolare si affronta la transitorietà delle norme, precisando che:
- sono deducibili dal periodo 2015 gli stanziamenti per il Tfr effettuati a tale titolo e le rivalutazioni stanziate sugli importi di Tfr maturati in precedenza;
- sono indeducibili gli stanziamenti Tfr effettuati in periodi anteriori al 2015.
Permane l'antitesi tra Assonime e Entrate sugli accantonamenti per spese probabili
Sul
periodo transitorio degli
accantonamenti basati sulla valutazione di probabili spese, Assonime ritiene deducibili le spese sostenute dal 2015 a fronte di accantonamenti stanziati in periodi ante 2015.
La tesi contrasta, a detta della stessa Associazione, quella dell’agenzia delle Entrate che subordinerebbe la deducibilità di tali costi alla circostanza che gli stanziamenti siano stati effettuati a partire dal 2015, visto che i costi in argomento hanno già avuto una precedente individuazione in sede di computo della quota di Irap deducibile dall’Ires/Irpef.