Assomine 41 su UNICO 2009 SC e IRAP

Pubblicato il 29 settembre 2009

L’Associazione fra le Società per Azioni emana la circolare n. 41. Ne sono oggetto le novità di legge che si riflettono sulla compilazione della dichiarazione dei redditi “Unico 2009-SC” e del modello Irap 2009. Sono vicini i termini di scadenza per la presentazione: il 30 settembre è data ultima entro cui inviare Unico.

Assonime fornisce importanti indicazioni sugli aspetti formali e sostanziali dell’adempimento.

Da quest’anno, modelli e dichiarazioni vanno sottoscritti dai soggetti che firmano la relazione di revisione, cioè i revisori o i sindaci, anche quando non sono più in carica alla data di presentazione del modello.

L’Unico 2009-SC tiene conto delle novità intervenute in tema di deducibilità dell’IRAP dall’IRES e della facoltà riconosciuta alle imprese di ottenere il riconoscimento fiscale della rivalutazione dei beni immobili. Il modello si caratterizza anche per la previsione di alcune novità dovute agli adempimenti dichiarativi che scaturiscono dai diversi regimi sostitutivi recentemente introdotti nel nostro ordinamento.

L’Irap 2009 tiene invece conto del nuovo sistema di determinazione della base imponibile dell’imposta. Assonime fa notare come a causa del rinvio del click day Irap, il nuovo termine di presentazione delle istanze di rimborso vada a cadere quando la gran parte del modelli Unico 2009 sarà ormai già stata trasmessa dalle imprese. E’ perciò dubbia la sorte delle maggiori perdite. Con quest’incertezza, i comportamenti dei contribuenti che redigono l’Unico 2009 oscillano fra coloro che continuano a rilevare le perdite degli esercizi precedenti sulla base della deduzione dall’Ires e dall’Irap – ritenendo che la mancata presentazione dell’istanza di rimborso per ragioni non imputabili al contribuente non precluda l’efficacia del diritto - e coloro che, all’opposto, intendono differire al futuro l’utilizzo delle perdite condizionandone l’efficacia al momento di presentazione dell’istanza.

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