Operative le modifiche al regime sanzionatorio previsto per l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.
Con decreto interministeriale 29 novembre 2023 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, registrato presso la Corte dei Conti il 6 dicembre 2023 e pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro, è stata approvata la deliberazione n. 63 del 26 settembre 2023 del Commissario straordinario dell’INAIL.
La deliberazione in oggetto contiene le proposte di modifica del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 novembre 2019,
Alla luce della relazione del Direttore generale dell’INAIL del 21 luglio 2023 e sulla scorta delle rilevazioni del Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l'assicurazione contro gli infortuni domestici, tali proposte di modifica mirano a novellare il sistema sanzionatorio ritenuto troppo penalizzante.
Si ricorda che sono tenute all’assicurazione presso INAIL (legge 3 dicembre 1999, n. 493) contro gli infortuni domestici le persone di età compresa tra 18 e 67 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, inteso come insieme delle attività prestate nell’ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico.
Venendo ora alle novità, il decreto interministeriale 29 novembre 2023 prevede che, in sede di prima iscrizione, il pagamento del premio è considerato nei termini se effettuato entro 30 giorni (in luogo dei 10 giorni previsti dal decreto interministeriale 13 novembre 2919) dalla maturazione dei requisiti.
Nell’ottica di garantire una maggiore proporzionalità tra l'importo del premio e la misura delle sanzioni in caso di violazione degli obblighi di assicurazione e di pagamento del premio assicurativo, il decreto interministeriale 29 novembre 2023 modifica la previgente disciplina prevedendo che, in caso di inosservanza dell'obbligo di iscrizione, sia dovuta una somma aggiuntiva di importo pari a 6 euro, se l'iscrizione è effettuata entro 90 giorni dalla data di maturazione dei requisiti assicurativi, ovvero di importo pari a 12 euro, se l'iscrizione è effettuata oltre tale termine.
La mancata osservanza dell'obbligo di iscrizione per più anni solari comporta, oltre al versamento dei premi dovuti per ciascun anno, il pagamento di una somma aggiuntiva unica fissata nella misura massima di 12 euro.
Nel caso di ritardo nel versamento del premio assicurativo unitario rispetto alle scadenze previste (articolo 5) è dovuta una somma aggiuntiva di 6 euro se il pagamento è effettuato entro 90 giorni dalla data di scadenza indicata sull'avviso di pagamento e di 12 euro se il pagamento è effettuato oltre tale ultimo termine.
Se i termini di pagamento cadono in un giorno festivo ovvero di sabato e di domenica, si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
L'INAIL rende disponibile l'avviso di pagamento ai soggetti iscritti in possesso dei requisiti assicurativi tramite gli appositi servizi telematici sul proprio sito.
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